IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza per l'accertamento del diritto
 a  percepire  l'indennita'  di   amministrazione,   gia'   indennita'
 giudiziaria,  cosi  come  previsto dal combinato disposto dell'art. 2
 comma 1 della legge 22 giugno 1988 n. 221 e art. 1 legge  10  ottobre
 1996 n. 525 con decorrenza dal 25 febbraio 1993;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto gli atti di costituzione in giudizio;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito alla camera di consiglio del 18 dicembre 1997 il relatore dr.
 Catoni  ed uditi, altresi', per le parti gli avvocati Russo, Cecinato
 e Tarentini dell'avvocatura dello Stato;
   Ritenuto  e  considerato  in  fatto  e  diritto  quanto  segue:  il
 ricorrente, con il ricorso, ha richiesto, anche, un provvedimento  di
 carattere  cautelare che gli garantisca il pagamento delle indennita'
 dovute, a titolo d'indennita'  di  amministrazione  (gia'  indennita'
 giudiziaria) per il lavoro prestato negli uffici di conciliazione del
 comune di Taranto.
   Allo  stato attuale della legislazione l'indennita' di che trattasi
 e' attribuita al  personale  in  servizio  presso  le  cancellerie  e
 segreterie  giudiziarie,  cui  e'  stato  formalmente  equiparato  il
 personale che, pur non facendo  parte  del  ruolo  organico  di  tali
 uffici,  sia  stato  comandato  o  distaccato  fuori ruolo presso gli
 uffici medesimi. Ha statuito il Consiglio di Stato,  invero,  che  il
 collegamento  di tale compenso va operato con le mansioni e l'impegno
 di lavoro e non gia' con lo status dei beneficiari (cfr. Consiglio di
 Stato sezione IV 21 settembre 1992 n. 774). In siffatta  prospettiva,
 quindi,  perche'  il  personale  dei  comparti  diversi da quelli dei
 Ministeri interessati possa godere del beneficio in questione occorre
 un  formale  provvedimento  di  comando,  a  seguito  del  quale,  si
 acquisisce   il   diritto   alla  corresponsione  dell'indennita'  in
 questione.
   Per quanto riguarda il personale degli  uffici  comunali,  percio',
 ove  non  sussista  il  suddetto  provvedimento  di  comando,  non e'
 possibile  la  corresponsione  dell'indennita'.  Si   deve,   quindi,
 concludere  che  il  ricorrente  non  ha la possibilita' di ottenerla
 perche', prestando servizio presso gli uffici di  conciliazione,  non
 ha mai ottenuto un formale provvedimento di distacco o di comando.
   In  effetti,  in base alle norme che disciplinano l'attivita' degli
 uffici di  conciliazione,  mentre  sotto  il  profilo  funzionale  ed
 istituzionale   vanno   considerati   come  organi  statali,  l'onere
 economico e la connessa organizzazione fanno  carico  ai  comuni  per
 l'apprestamento  dei  mezzi  materiali e del personale occorrente. Il
 rapporto di lavoro, quando abbia le caratteristiche del  rapporto  di
 lavoro  subordinato  deve,  percio',  considerarsi  instaurato con il
 comune. (cfr. Cass. ss.uu.  8 aprile 1981 n. 1981).
   Cio' pone il dipendente al di fuori delle ipotesi per le  quali  e'
 stata  prevista e disciplinata l'indennita' di amministrazione (leggi
 221/1988 e 51/1989).
   Tuttavia il collegio rileva che siffatta situazione  non  puo'  che
 concretare  una  palese  disparita'  di  trattamento fra categorie di
 personale pubblico che presta servizio nelle  medesime  condizioni  e
 con  le  stesse  funzioni  per  le  quali le leggi di interesse hanno
 attribuito la speciale indennita' giudiziaria.
   Infatti, in virtu' dei principi piu' sopra espressi,  al  personale
 del  comparto degli enti locali, laddove vengano comandati a prestare
 servizio presso gli uffici di pretura, del tribunale  e  della  Corte
 d'appello,   verrebbe  a  spettare  la  speciale  indennita'  di  che
 trattasi,  mentre,  altrettanto  non  accadrebbe  per  il   personale
 destinato agli uffici di conciliazione; allora, non e' manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale, introdotta con
 il  ricorso  in esame, delle leggi n. 221/1988 e 51/1989, nella parte
 in cui destinano l'indennita' solo  al  personale  appartenente  agli
 uffici  giudiziari  di  che  trattasi,  nulla disponendo in ordine al
 personale degli uffici di conciliazione, dato che, come piu'  innanzi
 rilevato,  quest'ultimo non fa parte del personale civile dello Stato
 ne' puo' esservi destinato in posizione di comando, facendo carico al
 comune l'organizzazione dei mezzi e del personale.
   Cio', tra l'altro, come ha rilevato la giurisprudenza del Consiglio
 di  Stato,  in  presenza  del collegamento dell'indennita' non con lo
 status ma con le mansioni e l'impegno di lavoro.
   Visto, pertanto, il possibile contrasto delle leggi richiamate  con
 gli articoli 3 e 97 della Costituzione, vista la sua rilevanza per la
 decisione   della   controversia,  gli  atti  devono  essere  rimessi
 immediatamente alla Corte ed,  in attesa della decisione di essa,  il
 giudizio deve essere immediatamente sospeso.